Codice Deontologico FIMAA
Il Codice Deontologico della Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari, sottoscritto da tutti i professionisti dello studio Soimm.

Capitolo 1 — Principi generali e finalità
Art. 1 — Principi generali
I principi ispiratori del presente Codice Deontologico sono correttezza, rispetto, trasparenza, professionalità e salvaguardia di tutti gli interessi coinvolti.
Le regole di comportamento contenute nel presente Codice sono vincolanti per il Mediatore Associato alla FIMAA Italia; l’assoggettamento del Mediatore Associato al presente Codice avviene per effetto dell’iscrizione alle singole associazioni provinciali.
Art. 2 — Finalità
Il Codice Deontologico di FIMAA Italia definisce regole e fornisce suggerimenti comportamentali al fine di improntare l’attività professionale del Mediatore Associato secondo i principi di correttezza, rispetto, professionalità e trasparenza, a tutela del Consumatore, dei Mediatori Associati e della Categoria.
Capitolo 2 — Norme di comportamento
Art. 3 — Norme generali
Il Mediatore Associato deve:
- Agire con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia, secondo i principi morali di lealtà e di fedeltà nei confronti sia dell’Associazione che della Federazione Nazionale.
- Agire nel rispetto delle leggi che regolano la professione, dando prova al Cliente di essere regolarmente iscritto al Ruolo Mediatori e di aver depositato i propri formulari presso la C.C.I.A.A.
- Richiedere e rispettare rigorosamente il segreto professionale, nel rispetto della normativa sulla Tutela dei Dati Personali.
- Essere aggiornato costantemente (formazione permanente) affinché la propria formazione professionale sia qualificata e competente.
- Agire sempre con trasparenza, evitando ogni possibile equivoco nell’interesse delle parti.
- Astenersi dall’adottare forme di pubblicità scorretta e menzognera.
Art. 4 — Rapporti fra Mediatori
Tra le disposizioni principali:
- Divieto di collaborare con chi esercita abusivamente la professione.
- Dovere di qualificarsi sempre come mediatore con clienti e colleghi.
- Divieto di compiere atti di concorrenza sleale, inclusa la pubblicizzazione di prestazioni professionali a titolo gratuito.
- In caso di affare concluso per intervento di più Mediatori, la suddivisione della provvigione deve essere preventivamente pattuita, possibilmente in forma scritta.
- Obbligo di denunciare agli organi competenti ogni forma di concorrenza sleale o utilizzo abusivo del marchio FIMAA.
Art. 5 — Rapporti fra Mediatore e Cliente
- Il Mediatore deve dare una corretta e imparziale valutazione del bene mediato.
- Deve essere disponibile a prestare assistenza fino all’effettiva conclusione del contratto (rogito o registrazione del contratto di locazione).
- Deve astenersi dall’accettare incarichi che non possa svolgere con adeguata competenza.
- Per ogni incarico acquisito, deve reperire ogni documento necessario al corretto svolgimento dell’attività mediatoria.
- Non deve mai confondere il proprio compenso (provvigione) con il denaro ricevuto per conto terzi (caparra).
Art. 6 — Rapporti interni
Il Mediatore Associato deve garantire ai Clienti e alla FIMAA Italia di aver informato i Mediatori Dipendenti e/o Collaboratori sul contenuto del presente Codice, assumendosi la responsabilità delle eventuali violazioni.
Capitolo 3 — Applicazione e sanzioni
Art. 7 — Organi di controllo
Ciascuna associazione provinciale può istituire propri organi di controllo. La violazione del Codice Deontologico comporta sempre la lesione del diritto d’onore della Federazione. Le sanzioni previste sono:
- Deplorazione scritta: diffida o ammonizione con invito formale ad uniformarsi a quanto deliberato.
- Sospensione dalla Federazione (da uno a sei mesi) con divieto di utilizzare marchio e modulistica FIMAA.
- Espulsione dalla Federazione con cessazione immediata dell’utilizzo di ogni segno distintivo FIMAA.